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SUPERBONUS 110% - CHI PUO’ RICHIEDERLO.


Ribadiamo subito che, sempre in attesa dei provvedimenti attuativi, tutti gli interventi dei precedenti ecobonus e sisma bonus possono rientrare nell’attuale superbonus 110% sempre che nel “pacchetto” dei lavori vi sia compreso almeno uno degli interventi "trainanti".


Dopo aver indicato di massima, nel precedente post, quali opere possono rientrare nel Superbonus 110%, in base a quanto sinora ufficialmente disponibile, vediamo chi ne potrà usufruire.


Il Superbonus 110% può essere applicato per gli interventi descritti ed effettuati da


  • Condomini (s’intende quindi condominio regolarmente costituito secondo le disposizioni vigenti);

  • Dalle singole persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione su singole unità immobiliari;

  • Dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) nonché da enti aventi le stesse finalità sociali, sia su immobili di proprietà che su immobili gestiti per conto dei comuni ed adibiti a edilizia residenziale pubblica;

  • Dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai soci.


Osserviamo quindi le casistiche per noi di maggiore interesse quali condomini e singole unità immobiliari.


Nel contesto dei Condomini tutte le opere “trainanti” descritte nel mio precedente post hanno valenza condominiale, in quanto hanno per oggetto le parti comuni dell’edificio quali: facciate, coperture, serramenti e gli impianti fotovoltaici (quest’ultimi se eseguiti insieme ai lavori sull’involucro o sull’impianto), impianti termici centralizzati (perciò a comune).


Quando si parla di “singole unità immobiliari” si sottende, salvo diverse interpretazioni superiori, un’unità non autonoma perciò sempre inserita in un contesto “con parti a comune”, per esempio il caso di un impianto termo-singolo di un appartamento in condominio che viene sostituito con un sistema a microgenerazione o in pompa di calore.


Sulla base di quanto sopra teniamo presente che già un edificio bifamiliare ha parti “a comune” tra le due unità, come minimo la copertura e le strutture.

In un successivo punto il decreto specifica, inoltre, che nel caso di edifici unifamiliari (quindi senza parti a comune tipo ville e villini) queste per rientrare nell’applicabilità del bonus devono essere “abitazione principale”


Possiamo allora già dire, con una certa sicurezza, che:


I lavori su di un condominio al cui interno abbiamo dei negozi, degli uffici o dei locali artigianali sono comunque ammessi, in quanto viene considerato in toto il condominio quale edificio unitario.


Potremo cioè fare l’isolamento dell’intero involucro, o parte di esso, e l’impianto di riscaldamento condominiale ma potremo sostituire i ben noti impianti termo-singolo solo se la singola unità è abitazione principale e solo non utilizzando generatori a condensazione.


Per le unità monofamiliari vale lo stesso discordo fatto per le singole unità componenti i condomini: requisito fondamentale per l’accesso al Superbonus 110% è l’essere l’abitazione principale della persona fisica richiedente.


Vi risordo che nel mio Studio ogni intervento ed ogni progetto è una storia a se stante che deve essere analizzata e compresa e non vendendo altro se non consulenza il mio obiettivo è di offrire la migliore consulenza possibile e poter suggerire e progettare le migliori soluzioni, sia tecnologiche che economiche, per il vostro specifico problema ed intervento.

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