SUPERBONUS 110% - I LAVORI AMMESSI
- by Geom. S. Pelagotti
- 21 mag 2020
- Tempo di lettura: 2 min

Questo vuole essere il primo di alcuni post secondo me necessari a “spiegare” il Superbonus 110% onde evitare alle persone d’incappare in strani contratti o poco chiari titoli pubblicitari.
In attesa dei decreti attuativi del DL 9 maggio 2020, n. 34 e di ulteriorei specifiche possiamo iniziare a considerare il contenuto “nudo e crudo” della norma, utilizzando a supporto anche la relazione illustrativa del Sottosegretario Fraccaro
Il cosiddetto Superbonus 110% riprende ed ammette la sua applicazione a tutti gli interventi contenuti nell’Ecobonus 2020 a condizione che questi siano realizzati insieme ad uno degli interventi cosiddetti “trainanti” per il Decreto Rilancio.
[if !supportLists]Isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che definiscono l’involucro edilizio, cioè in pratica stiamo parlando della realizzazione del cappotto termico. Le regole minime richieste per l’applicazione del Superbonus in questo caso sono che incida su oltre il 25% della superficie, i materiali rispetti le Caratteristiche Ambientali Minime e permetta l’implementazione di due classi energetiche all’edificio, il tutto con un limite economico di detrazione fino a 60.000 Euro a unità immobiliare.
Interventi condominiali di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, compreso impianti ibridi o geotermici anche abbinati a impianti fotovoltaici o impianti di micro generazione, con un limite economico di detrazione fino a 30.000 Euro a unità immobiliare.
[endif]Interventi su edifici unifamiliari di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compreso impianti ibridi o geoermici anche abbinati a impianti fotovoltaici o impianti di micro generazione, con un limite economico di detrazione fino a 30.000 Euro.