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BONUS, SUPERBONUS e la responsabilità tributaria del committente beneficiario

  • Immagine del redattore: Geom. Stefano Pelagotti
    Geom. Stefano Pelagotti
  • 17 nov
  • Tempo di lettura: 3 min

Con l’emanazione del D.L. 34/2020 che ha introdotto il Superbonus 110% e la possibilità della cessione del credito, si sono venute a creare un’innumerevole serie di casistiche afferenti la responsabilità fiscale diretta del beneficiario del bonus (che sia Superbonus o bonus minori) in caso di accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.


La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in alternativa alla detrazione fiscale diretta, ha posto in atto una serie di responsabilità e corresponsabilità complesse che coinvolgono in primo luogo il beneficiario del bonus ed a cascata l’impresa appaltatrice ed i cessionari del credito, soprattutto in caso di indebita fruizione del beneficio fiscale.


Corte di Cassazione - Roma Italy
Corte di Cassazione - Roma

Purtroppo quando parliamo di “indebita fruizione” non parliamo solo di cantieri mai esistiti e che tramite false fatturazioni ed asseverazioni hanno utilizzato il meccanismo di cessione per depredare lo Stato (realmente accaduto...) ma parliamo anche e più semplicemente di cantieristiche iniziate che hanno utilizzato i primi SAL e non hanno completato le opere previste, cantieri in cui le opere realizzate risultano difformi o non conformi alle specifiche normative o gravemente viziate.


In questi casi si realizza di fatto “un’indebita fruizione del beneficio fiscale” che porta come legittima conseguenza la negazione del beneficio stesso con obbligo di restituzione all’Amministrazione Pubblica delle somme indebitamente fruite.


La normativa legata alla fruizione dei bonus sottende sempre, parlando di opere edili ed appalti, ad un “incarico di risultato” cioè, per mero esempio in ambito eco e superbonus, l’ottenimento di una specifica prestazione isolante delle pareti esterne, della copertura o dei serramenti o il livello di prestazione energetica.


Altresi le norme di applicazione e fruizione dei bonus sottendono la corretta esecuzione degli interventi e, nello specifico del Superbonus, il raggiungimento di specifiche caratteristiche di isolamento e di classe energetica, oltre al corretto adempimento di tutte le procedure tecnico-documentali previste dalla norma in oggetto.


Quindi nel caso di mancato ottenimento delle caratteristiche termo-tecniche (es. di trasmittanza specifica dell’elemento edilizio) o la cattiva realizzazione di un opera o di un impianto tale non rendere la necessaria e prevista efficienza energetica (es. errata posa del cappotto o dei serramenti) o la carenza di documentazione autorizzativa o probante (CILAS, SAL, computi, ecc.) possono portare alla revoca del beneficio fiscale,in quanto non raggiunto il risultato richiesto dalla Legge per l’ottenimento e fruizione del beneficio stesso.


Questa casistica, ben più ampia e complessa dei pochi esempi sopra riportati, può portare, in caso di controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria, alla revoca del benefizio fiscale con successiva richiesta, al beneficiario/committente, di restituzione delle somme illecitamente fruite (ovviamente con l’aggiunta di more e delle sanzioni del caso).


Questo perché di base la norma di riferimento poneva e pone il committente/beneficiario quale attore principale per la fruizione dei bonus, ponendo altresi in solido, valutando caso per caso, anche l’appaltatore e gli eventuali cessionari del beneficio fiscale.

Certamente all’interno di questa complessa procedura verranno successivamente chiamati a rispondere le figure professionali occorse sia per la progettazione e direzione dei lavori (progettisti e direttori dei lavori) che per lo svolgimento degli adempimenti di Legge di asseverazione e di visto delle fatture (tecnico asseveratore e commercialista), i quali dovranno intervenire ponendo in atto le eventuali assicurazioni inizialmente obbligatorie solo per la fruizione del Superbonus.


Comunque, al di la delle successive chiamate di terzi quali appaltatore, tecnici e commercialisti, il primo a dover rispondere dinanzi all’Amministrazione Finanziaria resta e rimane il Committente, che si troverà a dover gestire nel migliore dei modi la richiesta di restituzione di somme ordinariamente importanti e le successive cause derivanti.


Per qualsiasi esigenza d'informazione, analisi e consulenza contattatemi con fiducia.


Geom. Stefano Pelagotti

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Stefano Pelagotti Geometra - Castelfiorentino, Florence - Italy

Tel & fax 0571/628006    Mobile +39 348 230 4985

E-mail: studio.pelagotti@gmail.com

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