DECRETO SALVA CASA cerchiamo di capire.
- Geom. Stefano Pelagotti
- 31 mag 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Oggi il Presidente della Repubblica ha firmato il cosiddetto Decreto Salva Casa (esattamente Dl. 69/2024) che è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con la sua immediata entrata in vigore almeno per i prossimi 90 giorni, tempo necessario per il passaggio alle camere per la trasformazione in Legge.

Contrariamente alle "voci da bar" o dei soliti "giornalai", a cui oggi si aggiungono gli influencer tecnici (facciamo un video/articolo tanto per fare visualizzazioni...) questo decreto non è un nuovo condono edilizio ma semplicemente una correzione e semplificazione del Testo Unico dell'Edilizia del 2001.
In pratica questa modifica cerca di smussare verso la realtà e la pratica alcuni "spigoli" e incongruenze di stampo meramente legalistico e burocratico che hanno teso ad ingessare o a rendere più complesso e fumoso il mondo dell'edilizia e soprattutto della compravendita immobiliare.
Nel nostro Paese la prima norma in ambito urbanistico è del 1942 con i successivi interventi, importanti, del 1966 e del 1977, norme per le quali, in un percorso durato ottanta anni, buona parte dell'edilizia italiana è stata assoggettata alla cosiddetta "autorizzazione", autorizzazione che nel corso dei decenni e periodi è divenuta sempre più stringente, specifica e particolareggiata.
Questo "stringere" ha fatto sì che una documentazione della fine degli anni '50, adeguata alle norme ed usi dell'epoca, vista con occhi e norme attuali risulta approssimata ed insufficiente, carente di precisione, descrizione e graficamente (teniamo presente che fino al 1966/67 la variante di progetto era poco utilizzata)
Tutto questo ha portato e porta a continue discussioni e dubbi sulla piena regolarità dell'edificio, dove prima si misurava con il metro a stecca o la rotella metrica oggi si utilizza il laser o la scansione a 360°, sui disegni si scriveva "4.00 mt.", poi se erano 3,95 o 4,07 poco importava.
Confusione perchè per vendere l'immobile quest'ultimo doveva essere conforme a quanto presente in Comune ed ho visto colleghi litigare ed atti saltare per presunte difformità di 3-5 cm. tra le misure grafiche e la misurazione laser di un appartamento.
Quindi ben vengano maggiori percentuali di tolleranza, sia per le lunghezze che per le altezze, proporzionate alle dimensioni dell'edificio e dell'unità (questo per tutti gli interventi sino al 24 maggio 2024)
Altro elemento importante è la possibilità di richiedere sanatoria, ovviamente onerosa, per le piccole difformità di progetto (dimenticanze e palesi errori grafici, piccole variazioni, ecc.) senza l'obbligo della doppia conformità cioè senza dover dimostrare che la nostra difformità era, se l'avessimo richiesta, conforme sia alle norme dell'epoca di realizzazione che alle norme attualmente vigenti.
Immaginiamo un intervento in facciata tipo spostamento di una finestra fatto in una zona d'espansione nel 1964 ed oggi il fabbricato si trova in contesto storico o paesaggistico dove non puoi spostare neanche una tegola.
Con la norma previgente ti tenevi la finestra abusiva, da oggi con il nuovo decreto puoi presentare richiesta di sanatoria, pagare la sanzione al Comune e regolarizzare il tutto per mettere in vendita la casa.
E se permettete non è cosa da poco.
Ovviamente nell'immediato, fatti salvi i tempi delle Amministrazioni di predisporre le modulistiche ed approntare le procedure, è tecnicamente possibile utilizzare questi nuovi dettami poi, alla trasformazione in Legge del decreto, si dovrà vedere quali modifiche verranno apportate dal passaggio al voto delle Camere.
Nei prossimi post cercheremo di addentrarci nei particolari, per adesso accontentiamoci.
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