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BONUS FACCIATE? Obblighi per evitare la revoca del beneficio fiscale.

Stai pensando di usufruire del Bonus Facciate o avete già effettuato i lavori? Bene, vediamo se farete o avete fatto la scelta giusta, per evitare problemi futuri con l'Agenzia delle Entrate o di vendibilità della vostra casa.



Negli ultimi anni con il BONUS FACCIATE al 90% molti proprietari e condomini hanno rifatto le facciate ed anche ultimamente, grazie alla possibilità di cessione del credito, vedo diversi condomini che, nonostante l'arrivo del Superbonus 110%, hanno determinato di usufruire del Bonus facciate rifacendo la "sola" facciata dei loro immobili.


Analizzando velocemente la questione il bonus facciate permette di eseguire lavori di manutenzione straordinaria sui prospetti, visibili dalla strada pubblica, degli edifici in zona urbanistica A (centro storico) o B (zone di completamento), sempre nel rispetto di TUTTE le norme vigenti sia a livello nazionale (Stato) che locale (Regioni e Comuni).


La cosa sembrerebbe discretamente chiara e semplice ma c'è una "dimenticanza", che ho osservato in diverse cantieristiche, che porta alla decadenza del beneficio fiscale (o bonus che dir si voglia) con relative gravi conseguenze: la mancata coibentazione della facciata!!!


In molti dal 2015 ad oggi hanno, sia col bonus che in proprio, ripristinato le facciate semplicemente demolendo gli intonaci ammalorati ed instabili e realizzando nuovo intonaco esterno e relativa tinteggiatura, la cosa finiva lì come si è sempre fatto da centinaia di anni a questa parte... e qui sorge il problema.


Nel giugno 2015 viene pubblicato il Decreto minimi, che espressamente imponeva ed impone l'obbligo di adeguamento della trasmittanza di una facciata nel momento in cui un elemento componente la facciata stessa viene sostituito e l'intonaco, tecnicamente e per la Legge, è un elemento della facciata considerato nel calcolo della trasmittanza dell'involucro edilizio, trasmittanza che tra l'altro deve rispettare i "minimi" prescritti dal Decreto


Quindi nel momento in cui sostituiamo il nostro intonaco deteriorato con uno nuovo siamo obbligati, per Legge, ad intervenire con dei sistemi di coibentazione che assicurino la trasmittanza minima dell'involucro (la nostra facciata...) in base alla nostra zona climatica.


Per anni colleghi, imprese e purtroppo Amministrazioni hanno negato questa obbligatorietà facendo fare lavori di manutenzione straordinaria delle facciate senza serie opere di miglioramento della caratteristica termica contraddicendo quanto chiaramente espresso nel Decreto ed oggi ribadito nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate al quesito 673/2021 sulla fruizione del bonus facciate che riporta:


"nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino (...) o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al Decreto MiSE 26 giugno 2015 (ndr Decreto Minimi) "


Risulta quindi chiarissimo che eseguire una semplice sostituzione dell'intonaco senza rispettare quanto richiesto dal Decreto Minimi (adeguamento dei valori di trasmittanza dell'involucro) porta, in caso di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e di ENEA, all'immediata decadenza del beneficio fiscale (bonus 90% ed iva agevolata) con relativa richiesta di restituzione delle somme ed erogazione di multe e sanzioni che andranno a colpire direttamente tutti i proprietari dell'immobile, situazione tutt'altro che simpatica e notevolmente onerosa.


In più, oltre alla perdita del beneficio fiscale, l'immobile risulterà "viziato" da opere abusive, in quanto il mancato rispetto delle prescrizioni del decreto porta automaticamente alla decadenza del titolo abilitativo, cioè la CILA o la SCIA depositati non avranno per Legge alcun effetto.


Ma il mio tecnico, impresa, amministratore dice che non è obbligatorio (o peggio non sa di cosa stiamo parlando)...


Il testo del Decreto MiSE del giugno 2015 lo potete trovare nei miei precedenti post di qualche anno fa proprio sul Decreto Minimi e problema coibentazione degli edifici, comunque qui è possibile visualizzare la risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 673/2021 pubblicata pochi giorni fa.


Quindi al vostro tecnico, impresa o amministratore potete portargli una stampa del documento e poi cambiare il personaggio con una figura di maggiore preparazione sia nell'ambito della progettuale passiva che in ambito legale/normativo di settore.


Avrei voluto parlarvi della corretta esecuzione dei lavori di isolamento, ho potuto vedere in giro realizzazioni alquanto dubbie ma si sa che ultimamente (occasione Superbonus...) tutti sono improvvisamente diventati esperti in Passive House e Riqualificazione Energetica, ma lo spazio "stringe" e quindi ne parlerò nei prossimi post.


Se nel frattempo, se vi servissero delucidazioni e/o chiarimenti in merito, mi potete sempre contattare, anche su Whatsapp, al 3482304985 oppure via email all'indirizzo studio.pelagotti@gmail.com








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