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FARE TANTO PER FARE.... L'INADEMPIMENTO AI REQUISITI MINIMI NEGLI IMMOBILI.

  • by Geom. Stefano Pelagottitti
  • 4 ott 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

In un mio precedente post ho accennato dell'esistenza di un Decreto Ministeriale del giugno 2015 ,dettp dei "requisiti minimi", che imponeva appunto il rispetto di alcuni requisiti minimi nel caso di lavori all'involucro di.un.edificio,


Purtropo torno a parlarne per cercare di dare massimo spazio ad un argomento veramente importante, il cui inadempimento può portare a serie problematiche di commerciabilita' futura del vostro immobile


Il cosiddetto "decreto requisiti minimi" parla degli obblighi a cui attenersi nel caso d'interventi e lavori che hanno per oggetto gli elementi che compongono e determinano il nostro volume abitativo, quindi la copertura (solaio, coibentazio, guaine impermeabilizzanti), le pareti perimetrali (murature, struttura, intonaci) e i serramenti esterni (porte, porte-finestre e finestre).


In pratica tutti gli elementi che separano le condizioni metereologiche esterne e gli spazi in cui viviamo.


Definito questo cominciamo con il dire che nel momento in cui andiamo a sostituire anche solo uno degli elementi componenti, per esempio una guaina impermeabilizzante del tetto o l'intonaco della facciata, il Decreto Ministeriale ci impone di realizzare tale lavoro in modo che il componente finito (per esempio il tetto o la parete perimetrale) rispetti dei requisiti di prestazione energetica minimi stabiliti dal Decreto Ministeriale stesso.


Questo vuol dire che quando sostituiamo l' impermeabilizzazione del tetto, forata o eccessivametne vecchia, siamo automaticamente obbligati a sostituire, maggiorare o inserire un adeguato strato di materiale isolante che, per spessore e caratteristiche, permetta al nostro tetto, di avere come minimo un valore di trasmittanza che rientri nei limiti definiti dal decreto dei requisiti minimi, verificando e dimostrando il tutto con un'opportunia progettazione e calcolo.


Stessa cosa dicasi per il rifacimento dell'intonaco di una facciat, rifacimento che ci obbligherà a realizzare, tramite intonaci ad alte prestazioni e/o posizionando un adeguato cappotto esterno o interno, un nuovo "componente parete" che soddisfi i parametri minimi di trasmittente per le pareti e nel medesimo modo dovremo comportarci nel caso di sostituzione dei serramenti esterni o di totale rifacimento dell'impiantistica termica,


Purtroppo osservando alcune cantieristiche attuali ho potuto riscontrare uno scarso adempimento a quanto definito dal decreto dei requisiti minimi, come coperture rifatte lasciando il vecchio ed inadeguato strato coibente o interi prospetti con intonaci semplicemente sostituiti senza alcuna riqualificazione energetica.


Il grave problema è che tutte le norme urbanistiche impongno, in caso di lavori, al totale rispetto delle norme vigenti ed in particolar modo delle norme in materia di efficenz aenergetica.


Quindi eseguire dei lavori senza rispettare, nei casi indicati, gli obblighi definiti dal Decreto determina una forma d'inadempienza, con tutte le conseguenze del caso tra cui la non perfetta conformità dell'immobile alle norme urbanistiche e catastali, elemento questo che può pregiudicare, se non rendere impossibile, la compravendita di un immobile poichè la normativa contrattistica vigente richiede, esplicitamente, la completa conformità urbanistica dell'immobile,.


Certamente questo tipo d'inadempienza può essere sanata, il fatto è che per sanare devo semplicemente "adempiere all'obbligo" e queto vorrebbe dire che se non ho fatto dei lavori prima sono obbligato a farli successivamente... rieseguendo i lavori conformemente.

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Stefano Pelagotti Geometra - Castelfiorentino, Florence - Italy

Tel & fax 0571/628006    Mobile +39 348 230 4985

E-mail: studio.pelagotti@gmail.com

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