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NON TUTTI SANNO CHE....

  • by Geom. Stefano Pelagotti
  • 18 gen 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

Nel 2005 l’Italia, insieme a moltissimi altri Paesi fece propri i termini dell’accordo di Kyoto sull’abbattimento delle emissioni in atmosfera e da allora la nostra normativa ha continuato a muoversi in quella direzione per cercare di raggiungere l’obiettivo fissato per il 2020.


Tra tutte le norme emanate, concordate nel più ampio ambito europeo, una legge del 2005 pose l’obbligo per gli edifici dell’antenato dell’attuale Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).


Per molti l’A.P.E. è semplicemente un ulteriore “pezzo di burocrazia”, in quanto senza non puoi ne vendere ne affittare casa.


Però non tutti sanno che nel 2015 è stato emanato un Decreto Ministeriale (26 giugno 2015), conosciuto come “decreto dei requisiti minimi”, che ha stabilito dei precisi e chiari minimi di prestazione energetica per gli edifici, minimi entrati in vigore dal giugno 2015.


Esattamente il decreto stabilisce che dalla data di entrata in vigore tutti gli edifici di nuova costruzione e/o ricostruzione devono avere una trasmittanza termica (U) inferiore a 0,34 W/mqK e 0.30 W/mqK. (teniamo conto che una tradizionale parete da 30 cm. in laterizio forato ha una U di circa 1,07 W/mqK, cioè circa il triplo!)


Se il decreto toccasse solo le nuova costruzioni il problema sarebbe relativo, il fatto è che questo decreto ministeriale stabilisce che se interveniamo con dei lavori, anche di manutenzione straordinaria, per oltre il 25% della superficie dell’involucro edilizio (tetto, facciate e serramenti) scatta l’obbligo di rispettare i requisiti minimi.


In pratica se noi andiamo a rifare le facciate del nostro edificio, che sono ben oltre il 25% dell’involucro edilizio, dobbiamo eseguire dei lavori che portino la trasmittanza U della nostra parete esterna ad un valore minimo di 0,36 W/mqK, e se risistemiamo il tetto la nuova U dovrà essere minimo di 0,28 W/mqK.


Il punto focale è che questi dal giugno 2015 sono “obblighi di Legge”, quindi inderogabili.


Il problema forse maggiore si realizza nel momento in cui, con mentalità molto italica, si eseguono questi lavori senza l’obbligatoria riqualificazione energetica, di fatto realizziamo un mancato adempimento di una prescrizione obbligatoria, elemento che configura la “non conformità delle opere eseguite” e quindi un abuso edilizio che in un futuro può compromettere la vendibilità del edificio, oltre a portare a potenziali procedimenti penali come prevede la nostra legislazione.


Quindi molta attenzione quando si fanno eseguire questo tipo d’interventi o quando si acquista un immobile nel quale sono state recentemente fatti lavori di rifacimento del tetto e delle facciate.


Verificate sempre, o fate verificare da tecnico di vostra fiducia, sia l’A.P.E. che le opere realmente realizzate, in modo da prendere consapevolmente le decisioni del caso.

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Stefano Pelagotti Geometra - Castelfiorentino, Florence - Italy

Tel & fax 0571/628006    Mobile +39 348 230 4985

E-mail: studio.pelagotti@gmail.com

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