L'APE A GIUDIZIO...
- by Stefano Pelagotti
- 30 mag 2017
- Tempo di lettura: 2 min
Dopo un certo periodo di assenza, dovuto a problematiche esterne alla professione, ho deciso di proseguire quanto inizialmetne riportato nel mio ultimo blog di febbraio, nel quale parlavo di alcune incoerenze rilevate nelle vetrine delle agenzie immobiliari di compraventita ed affitto in merito alle Classi Energetiche e Prestazioni Energetiche indicate.

Questo perchè nel frattempo è stata emessa un'importante sentenza proprio sulla coerenza e veridicità dei famigerati Attestati di Prestazione Energetica, la sentenza n. 16644/2017 della Corte di Cassazione, sentenza con la quale a carico di un costruttore sono stati riconosciuti gli estremi del reato di truffa (art. 640 del Codice Penale) per aver venduto un immobile avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate “con riguardo alla definizione della categoria energetica”.
La questione in esame e la sua risoluzione diventano di notevole importanza dal momento che l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) è ormai un elemento inderogabile nelle compravendite immobiliari, in quanto contribuisce alla determinazione del valore di un edificio o di un appartamento ed indirizzando l'interesse dell'acquirente o del locatore verso edifici a miglior rendimento energetico.
L'obbligazione a fornire l'APE si ha nei seguenti casi: trasferimento di proprietà, compravendita, donazione, locazione, annunci di vendita o di affitto, nei casi di nuove costruzioni e/o ristrutturazioni oltre il 25% dell'immobile o per lavori che modifichino l'efficenza energetica dell'immobile.
Di fatto l'Attestato di Prestazione Energetica diviene un elemento di valutazione, in relazione alla prestazione energetica dell'immobile, della convenienza economica all'acquisto e alla locazione, fornendo agli acquirenti o ai locatori un'informazione oggettiva circa le caratteristiche e le spese energetiche da sostenersi per quelll'immobile.
Un APE redatto correttamente consente quindi una valutazione e comparazione delle prestazioni dell'edificio di interesse ed un corretto confronto tra i costi di investimento iniziali e i benefici derivanti.
Sotto l'aspetto economico, la costruzione o la ristrutturazione di un appartamento con l'impiego di materiali e tecnologie ad "alte prestazioni energetiche" che ne contengono il consumo, permette il raggiungimento di importanti risparmi sulle bollette relative al consumo di energia.
Ovviamente il risparmio è direttamente proporzionale alla classe energetica nella quale l'edificio è inserito, quindi la classe e la prestazione diventano un importante elemento di valorizzazione o deprezzamento dell'immobile oggetto di vendita o locazione.
Nello specifico del caso iniziale la Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 16644/2017, ha sostenuto la responsabilità del costruttore in quanto “la difformità tra i lavori eseguiti e quelli progettati e la conseguente vendita dell'immobile con una classe energetica effettiva non corrispondente a quella dichiarata non poteva sfuggire al costruttore”.
Soprattutto perchè le opere realizzate dal cotruttore sono risultate meno costose di quelle che avrebbero dovuto essere eseguite al fine di rispettare i parametri energetici contenuti nel progetto, escludendo così la buona fede dell'imputato.
Tutto questo, oltre che per mera e dovuta informazione necessaria in caso di acquisti, affitti o ristrutturazioni, per segnalare quanto importante stia divenendo, infine anche in Italia, la realtà della Prestazione Energetica quale elemento di valutazione ed apprezzamento di un immobile rispetto ad un altro.
Pertanto diffidare delle certificazioni Low-Cost, che spesso risultano redatte in maniera approssimativa e superficiale, e tenere presente, in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione, che il vero investimento e la vera rivalutazione di un edificio oggi si ottengono solamentempassando attraverso una corretta e coerente progettazione integrata, che tenga quindi conto sia degli aspetti architettonico/funzionali che degli aspetti tecnologico/energetici.