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SUPERBONUS 110% - I LAVORI AMMESSI


Questo vuole essere il primo di alcuni post secondo me necessari a “spiegare” il Superbonus 110% onde evitare alle persone d’incappare in strani contratti o poco chiari titoli pubblicitari.

In attesa dei decreti attuativi del DL 9 maggio 2020, n. 34 e di ulteriorei specifiche possiamo iniziare a considerare il contenuto “nudo e crudo” della norma, utilizzando a supporto anche la relazione illustrativa del Sottosegretario Fraccaro


Il cosiddetto Superbonus 110% riprende ed ammette la sua applicazione a tutti gli interventi contenuti nell’Ecobonus 2020 a condizione che questi siano realizzati insieme ad uno degli interventi cosiddetti “trainanti” per il Decreto Rilancio.


  • [if !supportLists]Isolamento termico delle superfici opache verticali ed orizzontali che definiscono l’involucro edilizio, cioè in pratica stiamo parlando della realizzazione del cappotto termico. Le regole minime richieste per l’applicazione del Superbonus in questo caso sono che incida su oltre il 25% della superficie, i materiali rispetti le Caratteristiche Ambientali Minime e permetta l’implementazione di due classi energetiche all’edificio, il tutto con un limite economico di detrazione fino a 60.000 Euro a unità immobiliare.

  • Interventi condominiali di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa di calore, compreso impianti ibridi o geotermici anche abbinati a impianti fotovoltaici o impianti di micro generazione, con un limite economico di detrazione fino a 30.000 Euro a unità immobiliare.

  • [endif]Interventi su edifici unifamiliari di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, compreso impianti ibridi o geoermici anche abbinati a impianti fotovoltaici o impianti di micro generazione, con un limite economico di detrazione fino a 30.000 Euro.


Per quanto attiene gli impianti solari fotovoltaici questi risultano ammessi al Superbonus 110% solo se posti in opera congiuntamente a uno degli interventi “trainanti, in questo caso la detrazione avrà un limite economico fino a 48.000 Euro e comunque nel limite di 2.400 Euro per kW di potenza nominale a cui potranno essere aggiunti, in caso di posizionamento di accumuli, ulteriori 1.000 Euro per ogni kW di capacità di accumulo.


L’unica obbligazione per gli impianti fotovoltaici è la cessione al GES (quindi collegamento alla rete elettrica) dell’energia non auto consumata.


Comunque nel mio Studio ogni intervento ed ogni progetto è una storia a se stante che deve essere analizzata e compresa.


Non vendendo altro che consulenza l’obbiettivo è di potervi offrire la migliore indicazione possibile e poter suggerire le migliori soluzioni sia tecnologiche che economiche per il vostro specifico problema ed intervento.



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